Allegati 3 4TER

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ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo sul sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilevo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario:

Cognome e Nome/Ragione o Denominazione Sociale: Pollino Giovanni 

sede legale: Via Stampatori 21 - 10122 Torino (TO)

sedi operative: Via Stampatori 21 - 10122 Torino (TO)

recapito telefonico: 3332264833 email: pollino@assicura.eu PEC: giovanni.pollino@pec.it

iscritto/a nella sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 con il numero A000322648

*************
L'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo

a. Pollino Giovanni comunica di aver messo a disposizione presso i propri locali e sul suo sito internet i seguenti elenchi:

1. Elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico

2. Elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.40/2018

Si comunica, in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

Pollino Giovanni non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazioni.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’attività di distribuzione svolta da Pollino Giovanni è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto/a a Pollino Giovanni ai recapiti indicati nella sezione I del presente documento ovvero all’impresa preponente secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo

Il contraente ha altresì facoltà di avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controverse previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo


ALLEGATO 4 TER 
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Pollino Giovanni matricola RUI numero A000322648

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o , qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente. Obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’allegato 4 bis al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018
Obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

In caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto di investimento assicurativo non può essere distribuito con consulenza

In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
In caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

Obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2 del Codice

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Pollino Giovanni matricola RUI numero A000322648

Parte I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Pollino Giovanni (Cognome e Nome/denominazione/ragione sociale) agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

SLP Assicurazioni Spa

e di avere i seguenti rapporti di collaborazione ai sensi dell’articolo 22 comma 10 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge del 17 dicembre 2012 n. 2021:

  • -  Plurimax Srl – Via Rodi 3 10122 Torino RUI Nr. A000202919

  • -  Della Rocca Partners Srl -Via della Rocca 29/A 10123 Torino RUI Nr. A000664335

    -  Artigianbroker Srl - Via San Giovanni in Laterano 152 00184 Roma RUI Nr. B000098477

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

In relazione al contratto proposto, Pollino Giovanni dichiara:
di non fornire consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata
di non fornire consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-tercomma4delCodiceinquantofondatasull’analisidiunnumerosufficientedi prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
di non distribuire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
di distribuire contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

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Sezione III - Informazioni relative alla remunerazioni

La natura del compenso riconosciuto a Pollino Giovanni dalle imprese di assicurazione consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo; nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti è come da tabella seguente:


Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l’informativa di cui sopra è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Si rende noto che nel contratto di assicurazione la percentuale provvigionale potrebbe essere diversa da quella sopra indicata, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Pollino Giovanni comunica che:
i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
le modalità di pagamento dei premi ammesse sono :

- assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto

- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto